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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - per impianti - depositi nocivi o pericolosi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4286 del 22/02/2011

Impianti di riscaldamento per uso domestico - Applicabilità delle distanze per cisterne e pozzi - Esclusione - Depositi nocivi o pericolosi - Inclusione - Presunzione di pericolosità assoluta o relativa - Ammissibilità della prova contraria - Limiti e criteri.

Gli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, non sono assoggettabili alla disciplina prevista dall'art. 889 cod. civ. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella prevista dall'art. 890 cod. civ., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4286 del 22/02/2011