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Rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) – Cass. n. 29644/2020

Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - per tubi - Presenza di un muro divisorio comune sul confine - Disciplina prevista dall'art. 889, comma 2, c.c. - Applicabilità - Derogabilità negli edifici condominiali - Fondamento.

In materia di distanze, l'art. 889, comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è applicabile anche quando sul confine vi sia un muro divisorio comune, trattandosi di "lex specialis" rispetto alle norme che regolano l'uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), salva la derogabilità negli edifici condominiali per l'incompatibilità del rispetto della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29644 del 28/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0889, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1

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cassazione

29644

2020