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Beni di proprietà della Chiesa e degli enti ecclesiastici – Cass. n. 4836/2021

Religione culti e chiese - chiesa cattolica - citta' del vaticano - rapporti con lo stato - concordato (patti lateranensi) - Beni di proprietà della Chiesa e degli enti ecclesiastici - Utilizzo "iure privatorum" - Soggezione alle limitazioni legali della proprietà - Sussistenza - Estensione alla disciplina delle immissioni ex art. 844 c.c. - Sussistenza - Rilevanza dell'art. 2 della l. n. 121 del 1985 - Esclusione - Fondamento.

Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4836 del 23/02/2021 (Rv. 660458 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0831, Cod_Civ_art_0844