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Muro con irregolarità nel suo sviluppo in altezza – Cass. n. 25495/2021

Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - obbligo di contribuzione - Muro con irregolarità nel suo sviluppo in altezza - Costruzione in aderenza - Ammissibilità - Condizioni - Obblighi del costruttore prevenuto.

 

La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, prevista dall'art. 877 c.c., postula l’assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia, statica e funzionale, nei riguardi dello stesso; essa è, quindi, consentita, salvo l'obbligo di pagamento nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (quali rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0877

 

Corte

Cassazione

25495

2021