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Obbligo del rispetto della distanza minima delle costruzioni ai sensi del regolamento – Cass. n. 25191/2021

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Distanze legali - Principio della prevenzione ex art. 875 c.c. - Deroga - Obbligo del rispetto della distanza minima delle costruzioni dal confine ai sensi del regolamento - Sussistenza - Eccezione.

 

In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 (Rv. 662253 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_0875, Cod_Civ_art_0877

 

Corte

Cassazione

25191

2021