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Opere compiute dal convivente "more uxorio" a sue spese sull'immobile di proprietà del partner – Cass. n. 5086/2022

Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - opere del terzo con materiali propri - ritenzione delle opere - Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Opere compiute dal convivente "more uxorio" a sue spese sull'immobile di proprietà del partner - Cessazione della convivenza - Azione ex art. 936 c.c. e corrispondente obbligo di indennizzo a carico del proprietario dell'immobile - Non configurabilità - Azione generale di arricchimento senza causa da parte del depauperato - Sussistenza - Condizioni.

 

In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell’entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022 (Rv. 663923 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042

 

Corte

Cassazione

5086

2022