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Nozione di nuova costruzione – Cass. n. 20428/2022

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - in genere - Nozione di nuova costruzione di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 sul computo delle distanze legali dagli altri edifici - Applicabilità - Rilevanza della modifica all'art. 2-bis, comma 1- ter, d.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020 - Esclusione - Fondamento.

 

Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente; né assume rilevanza, in senso contrario, il disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020, giacché tale norma, se prevede che possano rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da costruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20428 del 24/06/2022 (Rv. 665169 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873

 

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Cassazione

20428

2022