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Pluralità di soggetti concorrenti nel medesimo reato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22073 del 17/03/2023 Cc. (dep. 22/05/2023) Rv. 284740 - 01

Misure cautelari - reali - sequestro preventivo - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. - Pluralità di soggetti concorrenti nel medesimo reato - Possibilità di disporre la misura, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti di un solo concorrente - Sussistenza - Somme incamerate dagli altri concorrenti nel reato - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all'art.640-bis cod. pen.).

 

Misure cautelari