Skip to main content

Retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 16343 del 29/03/2023 Cc. (dep. 18/04/2023) Rv. 284464 - 01

Misure cautelari - personali - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - Desumibilità degli atti - Nozione – Contenuti delle comunicazioni c.d. “encrochat” – Necessità di elaborazione dei dati – Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di acquisizione di dati trasmessi con sistema "encrochat".

 

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di comunicazioni su sistema "encrochat", a ricontro dell'informativa che segnalava l'esistenza del sodalizio).

 

Misure cautelari