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Dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare trasfuse nella relazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17828 del 09/02/2023 Ud. (dep. 28/04/2023) Rv. 284589 - 02

Prove - mezzi di prova - documenti - prova documentale - Dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare trasfuse nella relazione - Obbligo di rispettare le garanzie previste dal codice di procedura penale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza -Ragioni - Fattispecie.

 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso).

 

Prove