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Misure per il contrasto della violenza in competizioni sportive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 30/03/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284660 - 01

Sport - Misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del Questore - Convalida del giudice per le indagini preliminari - Termine per esaminare gli atti e presentare memorie difensive - Individuazione.

 

Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico ministero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.

 

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