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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164 - 2

Consumazione del diritto di impugnazione e successiva memoria illustrativa

Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d’appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164