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102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.

2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.


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