103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 103 Scritture contabili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 103 Scritture contabili
1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
la giurisprudenza |green
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