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103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 103 Scritture contabili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 103 Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.


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