Skip to main content

120 Annullamento del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 120 Annullamento del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 120 Annullamento del concordato

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello