Skip to main content

127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello