127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale
1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
la giurisprudenza |green
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