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147 Alimenti ed abitazione del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 147 Alimenti ed abitazione del debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 147 Alimenti ed abitazione del debitore

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.


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