Skip to main content

228 Scioglimento delle ammissioni con riserva - Dlgs 14/2019 -Art. 113-bis  (Scioglimento delle ammissioni con riserva) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 228 Scioglimento delle ammissioni con riserva - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 113-bis  (Scioglimento delle ammissioni con riserva) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 228 Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 228 Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello