Skip to main content

229 Restituzione di somme riscosse - Dlgs 14/2019 -Art. 114 (Restituzione di somme riscosse) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 229 Restituzione di somme riscosse - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 114 (Restituzione di somme riscosse) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 229 Restituzione di somme riscosse

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 229 Restituzione di somme riscosse

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello