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246 Efficacia del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 130 (Efficacia del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 246 Efficacia del decreto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 130 (Efficacia del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 246 Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

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Art. 246 Efficacia del decreto (1)

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste «dall'articolo 245» dall'articolo 206.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 27 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dall'articolo 206» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245».


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