246 Efficacia del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 130 (Efficacia del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 246 Efficacia del decreto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 130 (Efficacia del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 246 Efficacia del decreto
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
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Art. 246 Efficacia del decreto (1)
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste «dall'articolo 245» dall'articolo 206.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 27 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
2. All'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dall'articolo 206» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245».
Precedente formulazione |green
Art. 246 Efficacia del decreto
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 130 (Efficacia del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
la giurisprudenza |green
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Documenti collegati:
fine
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