267 Concordato del socio - Dlgs 14/2019 -Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 267 Concordato del socio- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 267 Concordato del socio
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti. Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
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Art. 267 Concordato del socio
- Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
la giurisprudenza |green
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