279 Condizioni temporali di accesso
Art. 279 Condizioni temporali di accesso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 279 Condizioni temporali di accesso
1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. comma abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
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Art. 279 Condizioni temporali di accesso
1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
la giurisprudenza |green
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