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303 Effetti del provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 303 Effetti del provvedimento di liquidazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 303 Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.

2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.


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