Art. 324 Esenzioni dai reati di bancarotta- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
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Art. 324 Esenzioni dai reati di bancarotta
Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonchè ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.