339 Mercato di voto - Dlgs 14/2019 - Art. 233 (Mercato di voto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 339 Mercato di voto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 233 (Mercato di voto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 339 Mercato di voto
1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 233 (Mercato di voto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
la giurisprudenza |green
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