343 Liquidazione coatta amministrativa - Dlgs 14/2019 -Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 343 Liquidazione coatta amministrativa - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 343.(Liquidazione coatta amministrativa). (1)
1.L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.».
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 34 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
- L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito integralmente dall'art. 34 comma 1 del Dlgs n. 147/2020.
Precedente formulazione |green
Art. 343 Liquidazione coatta amministrativa
1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
la giurisprudenza |green
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