Skip to main content

347 Costituzione di parte civile - Dlgs 14/2019 -Art. 240 (Costituzione di parte civile) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 347 Costituzione di parte civile - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 240 (Costituzione di parte civile) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 347 Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello