Art. 23 Liquidazione del compenso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Art. 23 Liquidazione del compenso
1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonchè dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
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