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Verbale assembleare – alterazione – corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 28509 del 15 dicembre 2020 -  commento

Assemblea - verbale sottoscritto da presidente e segretario – prova legale – alterazione - querela di falso -    corte di cassazione, sez. 6, ordinanza  n.  28509 del 15 dicembre  2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

 

FATTO. L’ex amministratore di un Condominio conveniva il medesimo dinanzi al Giudice di pace, chiedendone la condanna al pagamento di importi a lui spettanti per compensi arretrati e spese anticipate. Accolta la domanda, il Condominio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado ed il Tribunale rigettava il gravame, osservando che l’alterazione del verbale assembleare allegato in atti dall’appellante   (il quale aveva dedotto che la frase, con la quale era stato riconosciuto il credito in favore dell’ex amministratore, era stata aggiunta abusivamente in un secondo momento, con penna e grafia diverse rispetto al rimanente testo) configurava un “falso materiale” (e non ideologico, come ritenuto dal primo giudice). Da ciò conseguiva – sempre secondo il giudicante - che, essendo stato il verbale firmato dal presidente e dal segretario, l’efficacia probatoria del riconoscimento di debito da parte del Condominio poteva essere superata solo con la proposizione della querela di falso.

Il ricorso promosso dal Condominio veniva respinto dalla Corte di cassazione per inammissibilità. 

DECISIONE. Due i motivi di ricorso formulati dal Condominio: da un lato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'inversione dell'onere della prova, non avendo il giudice di appello considerato il difetto di prova della circostanza che l'aggiunta sul verbale fosse stata operata in sede assembleare, e non dopo la chiusura della riunione e, dall’altro, il fatto che la proposizione della querela di falso non è necessaria allorquando la falsità sia – come nel caso in esame - rilevabile ictu oculi e, quindi, non occorrano indagini istruttorie diverse dall'esame del documento.

I giudici di legittimità hanno affermato che la prova del credito vantato dall’amministratore era costituita dal riconoscimento di debito contenuto nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Infatti, se è pacifico che l’amministratore, agendo in giudizio, deve dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (Cass. 06 febbraio 2019, n. 5611; Cass. 17 agosto 2017, n. 20137 ed altre), è altrettanto vero che il bilancio consuntivo, approvato dall’assemblea, può costituire piena prova del debito dei condomini verso l’ex amministratore, a condizione che la relativa posta – come avvenuto nel caso concreto -  sia chiaramente indicata (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3892; Cass. 28 maggio 2012, n. 8498).

Quanto, poi, alla validità del verbale asseritamente alterato, la Corte ha affermato che il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non, dunque, quanto alla veridicità del contenuto della scrittura).

Detto questo, il Condominio non aveva disconosciuto le sottoscrizioni in oggetto, talché il verbale aveva acquisito l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., per cui l’unica possibilità di far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, non poteva che essere la proposizione di querela di falso, costituendo questa l'unico strumento giuridico idoneo a far accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione.