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Impugnativa di delibera assembleare - Intervento volontario dell’amministratore – Corte di Cassazione, Sez. 2 -  Ordinanza n. 36345 del 13 dicembre 2022 -  commento 

Impugnativa di delibera assembleare - Intervento volontario dell’amministratore – Cancellazione di frasi offensive e risarcimento danni – Inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 36345     del            13 dicembre 2022 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

 Il PRINCIPIO: «L’intervento del terzo è ammissibile soltanto quando il diritto che, ai sensi dell’art. 105, co. 1, c.p.c., fatto valere nel giudizio pendente tra altre parti sia relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuare con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziaria ordinaria». 

DECISIONE. Il principio è stato pronunciato nell’ambito di un ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza di secondo grado, confermativa di quella emessa dal Tribunale, che aveva accolto la domanda avanzata in proprio da un amministratore di condominio ed avente ad oggetto la cancellazione, dall’atto di citazione, delle frasi offensive dell’onorabilità professionale dello stesso, con contestuale condanna al pagamento, in suo favore, delle spese di lite senza riconoscimento del risarcimento del danno. L’amministratore era intervenuto nel giudizio di impugnativa di una delibera assembleare avente ad oggetto il consenso prestato dal condominio per lavori effettuati da un condomino sulla proprietà individuale.

La questione, quindi, concerne l’ammissibilità per il terzo intervenuto nel giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c. di far valere un diritto estraneo all’oggetto del giudizio.

Premesso che l’amministratore del condominio è passivamente legittimato, ai sensi dell’art. 1131, co.2, c.c., in ordine ad ogni lite che abbia ad oggetto le parti comuni dell’edificio, la Corte di cassazione ha osservato che, nella fattispecie, l’intervento dell’amministratore era finalizzato ad ottenere ragione di un diritto personale ed estraneo all’oggetto del giudizio di impugnazione.

Secondo l’art. 105, co. 1, c.p.c., infatti, l’intervento volontario nei confronti di tutte le parti di un processo o di alcune di esse è condizionato dalla connessione del diritto reclamato all’oggetto del giudizio, oppure dalla sua dipendenza dal titolo dedotto nel processo medesimo. Inoltre, l’art. 89 riconosce il diritto delle parti in giudizio (e dei loro difensori) di vedere cancellate, dagli scritti difensivi, le espressioni offensive e sconvenienti. Le due norme sono strettamente correlate.

Ad avviso dei giudici di legittimità la Corte di appello non aveva correttamente applicato il dettame normativo che, per dottrina e giurisprudenza[1], predispone un rimedio interno al processo, dal momento che il divieto di cui all’art. 89 cit. individua un requisito del comportamento processuale della parte e del suo difensore e il correlato potere del giudice di predisporre la cancellazione in pendenza dell’istruzione e, con la sentenza che decide la causa, di assegnare una somma a titolo risarcitorio.

Tale divieto, tuttavia, non preclude al terzo intervenuto (nella specie l’amministratore in proprio) di proporre, in un giudizio separato, la domanda di cui all’art. 89 c.p.c., poiché la responsabilità conseguente ad affermazioni offensive contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e permane in ogni caso.

Ciò, quindi, ad avviso della Corte esclude che l’amministratore possa intervenire personalmente in un giudizio nel quale egli stesso non sia stato chiamato in causa.

[1] Cass. n. 21696/2011, secondo cui l’art. 89 c.p.c. nonché il diritto di ottenere il conseguente risarcimento danni, anche non patrimoniale, non trova applicazione quando l'offeso non sia una delle parti, poiché il riconoscimento spetta al giudice che ha deciso la controversia.