Provvedimento del magistrato di sorveglianza – Notifica al difensore – Necessità. (dal sito web della Corte di Cassazione)
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo; quest’ultimo è soggetto alla disciplina delle impugnazioni.