Le Sezioni Unite penali, in tema di pornografia minorile, hanno affermato che:
- si ha "utilizzazione" del minore ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto alla integrità psico-fisica del minore stesso;
- la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa.
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/4616_02_2022_no-index.pdf