Delitto di cui all’art. 600-ter, comma secondo, cod. pen. – Nozione di “commercio” di materiale pedopornografico.
La Terza sezione penale, in tema di pornografia minorile, ha affermato che la nozione di commercio di materiale pedopornografico postula: a) lo svolgimento dell’attività in maniera organizzata, ancorché non abituale; b) l’esistenza di una struttura funzionale all’offerta e alla distribuzione di tale materiale ad un numero mutevole e non predeterminato di fruitori; c) la ricorrenza di una finalità lucrativa, di natura non necessariamente patrimoniale, che può consistere anche nell’acquisizione della disponibilità di ulteriore materiale pedopornografico, procurato dai cessionari.
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/26969_07_2022_oscuramento_no-index.pdf