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Mediazione obbligatoria - Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura - Core di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02)

Erronea pronuncia del giudice - Nullità della sentenza - Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione - Necessità - Conseguenze.

In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.