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Procedura di mediazione obbligatoria conclusa con accordo fra le parti – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7974 del 25/03/2024

Liquidazione del compenso al difensore per l'attività di mediazione obbligatoria - Mancato avvio della lite giudiziale - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Sentenza della Corte cost. n. 10 del 2022 - Effetti - Fondamento.

L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto a compenso per l'attività svolta in sede di mediazione obbligatoria conclusa positivamente senza avvio della lite giudiziale, per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 10 del 2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018 quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo - non potendo più trovare applicazione la norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della declaratoria di illegittimità.