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Avvocato, Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto - Validità - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sentenza n: 2075, del 19/01/2024

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – hanno affermato il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».

In particolare, le Sezioni Unite – rilevando che «la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)» e che «ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» – hanno statuito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.), la procura alle liti, necessariamente conferita nella finestra tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso, «si considera apposta in calce» al ricorso (come vuole l’art. 83, comma 3, c.p.c.) in forza di una presunzione legale assoluta e anche se rilasciata su foglio separato ed afferente ad atto redatto in modalità analogica, qualora vi sia la «congiunzione materiale» tra la prima e il secondo, cioè «in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”».

Allegato

2075_01_2024_civ_no-index.pdf