Le proposte transattive scambiate con i colleghi non sono producibili né riferibili in giudizio anche in assenza di una espressa clausola di riservatezza
L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023