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Avvocato - Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall’albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 - Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria N: 19197, del 12/07/2024

Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall’albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 - Cancellazione volontaria - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente orientata - Impossibilità - Questione di legittimità costituzionale.

Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare - nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.