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Notificazione dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19659 del 17/07/2024

Sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito - Notificazione dell'atto di gravame - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

La sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell'atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.