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Esecuzione forzata - beni indivisi Divisione endoesecutiva - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024

Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato condividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato. - Spese giudiziali Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.