Procedimento civile - difensori - mandato alle liti - procura - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26996 del 17/10/2024
Mancato rilascio - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Esclusione - Fondamento - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza. La procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, con la conseguenza che quest'ultimo, anche se privo della procura della parte, è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere e che la sentenza emessa in conclusione è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente; pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis.