Ricorso per cassazione - Raddoppio del contributo unificato - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 26995 del 17/10/2024
Omesso o insufficiente pagamento - Accertamento, liquidazione e riscossione - Artt. 15, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Conseguenze. In materia di contributo unificato, anche in caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, il procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 248 del medesimo d.P.R., sicché l'ufficio del giudice dinanzi al quale è stata proposta l'impugnazione è deputato a notificare alla parte soccombente l'invito al pagamento dell'ulteriore importo dovuto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento con cui il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti dai quali sorge l'obbligo di pagamento, con l'espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista in caso di mancato pagamento entro un mese.