Avvocati - Espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli, decisione n. 17 del 27 febbraio 2024
Art. 9 e 52 cdf - utilizzo di espressioni offensive - condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente Costituisce violazione dei principi deontologici di probità, dignità e decoro l’utilizzo, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte. Tali condotte, anche se adottate nell’ambito della difesa del cliente, ledono il prestigio e il decoro della professione forense e sono sanzionabili disciplinarmente. Il principio di difesa non giustifica l’impiego di termini che compromettano il rispetto verso i soggetti processuali e l’immagine della categoria, in ossequio agli artt. 9 e 52 del CDF.
(Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024
(Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024