Avvocato - Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente - Inadempimento al mandato e individuazione del dies a quo prescrizionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 27 settembre 2024
False rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica - L’inadempimento al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf) Costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui si conclude il mandato professionale ovvero l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta
(Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione di un verbale sanitario di accertamento entro il termine semestrale di decadenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale nella data in cui è appunto spirato detto termine).
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdf), tale illecito (art. 27 cdf) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024
(Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione di un verbale sanitario di accertamento entro il termine semestrale di decadenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale nella data in cui è appunto spirato detto termine).
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdf), tale illecito (art. 27 cdf) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024