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Avvocato - onorari - tariffe professionali - organi preposti al fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025

Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri. Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.