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Avvocato - Rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare: - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

Il patteggiamento sul reato e il patteggiamento sui motivi sono sentenze diverse - Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento - Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale - Sospeso disciplinarmente l’avvocato condannato per turbativa d’asta

Il patteggiamento sul reato e il patteggiamento sui motivi sono sentenze diverse

L’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ssgg. c.p.p. (c.d “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione”) è istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello” ai sensi dell’art. 599-bis c.p. (c.d. “patteggiamento sulla sentenza” o “sui motivi”), sicché a quest’ultimo non si applica l’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.

Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum. 6548/2025.

Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

Sospeso disciplinarmente l’avvocato condannato per turbativa d’asta

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che assista il proprio cliente nella consapevolezza della sua attività illecita, agevolandola attivamente attraverso la propria competenza professionale (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale per turbativa d’asta, in concorso con in suoi assistiti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024