Praticanti – Tirocinio obbligatorio integrativo ex art. 43 L247/2012
Praticanti – Tirocinio obbligatorio integrativo ex art. 43 L247/2012 e tirocinio presso gli uffici giudiziari ex articolo 73 del d.l. n. 69/2013 - Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 23 giugno 2023
Il COA di Monza formula due quesiti relativi alla sussistenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 per i tirocinanti che svolgano o abbiano svolto lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013.
Chiede di sapere, in particolare:
1) se i tirocinanti che svolgano o abbiano svolto il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/13 presso gli Uffici Giudiziari e che si siano iscritti al Registro dei praticanti dopo il 1 aprile 2022 abbiano l’obbligo di frequentare i corsi di cui all’art. 43 L. 247/12 per il periodo di 18 mesi previsto dalla medesima disposizione, oppure per Il solo periodo di sei mesi del tirocinio obbligatorio presso lo Studio di un Avvocato (sempre sul presupposto, ovviamente, che il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario sia stato convalidato);
2) Se la risposta al quesito di cui sopra sia diversa a seconda del fatto che il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 abbia avuto inizio prima o dopo il 1 aprile 2022 (ferma restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti dopo tale data).
Anche il COA di Bologna formula quesito in merito all’obbligo di frequentazione della Scuola Forense per i tirocinanti ex art. 73 del DL n. 69/2013 e chiede di sapere, in particolare, se coloro che si sono iscritti nel registro dei praticanti a far data dal 1 aprile 2022, siano soggetti alla frequentazione obbligatoria per tre semestri della Scuola Forense (art. 7 DM n. 17/2018) oppure se sia sufficiente la frequentazione di un solo semestre in concomitanza con il periodo di svolgimento della pratica forense presso uno studio legale.
La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti.
Chi abbia svolto con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può, ai sensi dell’articolo 73, comma 13 del d.l. n. 69/2013, convalidare detto periodo ai fini del compimento di un anno di tirocinio.
Il residuo semestre, ai sensi dell’articolo 41, comma 7 della legge professionale, deve necessariamente essere svolto presso lo studio di un avvocato.
Tale previsione è ulteriormente rafforzata dall’articolo 3, comma 2 del d.m. n. 70/2016, il quale esplicitamente prevede che – in caso di svolgimento del tirocinio in una delle forme alternative previste dalla legge (ivi compreso, pertanto, lo stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73) – il residuo semestre debba necessariamente essere svolto presso un avvocato o presso l’Avvocatura dello Stato.
Ciò, evidentemente, al fine di assicurare che il tirocinio per l’accesso alla professione consista effettivamente nella frequenza dello studio professionale e nella maturazione – per così dire sul campo – delle relative competenze.
Tanto considerato, appare ragionevole escludere, per il residuo semestre di iscrizione nel Registro dei Praticanti, l’obbligo di frequentare il corso di formazione obbligatorio di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e del d.m. n. 17/2018.
Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata, sul piano pratico e operativo, dalla circostanza che i predetti corsi sono fisiologicamente strutturati – in termini di articolazione dell’attività didattica e delle relative verifiche intermedie e finale – su tre semestri e, pertanto, la frequenza del corso stesso per un solo semestre non si inserirebbe armoniosamente in tale complessiva strutturazione.
Resta ovviamente fermo l’obbligo di formazione collegato alla frequenza del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, come disciplinato dal comma 5-bis dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013, la cui attuazione è affidata alla collaborazione tra Consigli dell’Ordine e uffici giudiziari.
Con riferimento al secondo quesito si osserva che la convalida del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può essere domandata all’atto dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti (o successivamente) indipendentemente dal momento in cui è stato svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
Ne consegue che – fermo restando che l’obbligo di frequenza del corso di formazione per i tirocinanti è esigibile unicamente agli iscritti a seguito del 1°aprile 2022 – la risposta al primo quesito non muta qualora il tirocinio formativo presso l’ufficio giudiziario sia stato svolto prima di tale data.
Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 23 giugno 2023