La frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali non deve essere necessariamente contestuale all’iscrizione nel Registro dei praticanti.
Il COA di Benevento formula il seguente quesito: “Un Praticante iscritto nel registro nel 2023 può richiedere la sostituzione di un anno di pratica per conseguimento diploma SSPL acquisito nel 2017? Entro quale tempo massimo, dunque, è possibile far valere il conseguimento del diploma SSPL per ottenere l’esonero da un anno di pratica?”.
Fin dal parere n. 27/2010 – il cui contenuto è stato sempre confermato a partire dal parere n. 4/2013 – il Consiglio nazionale forense ha ritenuto, come poi avvalorato dalla stessa formulazione dell’articolo 41, comma 9, della legge n. 247/12, che la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali non debba essere necessariamente contestuale all’iscrizione nel Registro dei praticanti. Da ciò consegue che il diploma di specializzazione può essere allegato, ai fini della convalida di un anno di pratica, al momento della (successiva) iscrizione nel Registro, senza limiti temporali.
Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 17 ottobre 2023