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Esame abilitazione professione forense 2023

Nota del Ministero della Giustizia alle Corti d’appello contenete le indicazioni della normativa che regola lo svolgimento dell’esame. 

Alcuni punti in evidenza

1. AMMISSIONE ALL’ESAME

Non possono essere ammessi a sostenere le “prove coloro che non abbiano compiuto il prescritto tirocinio professionale entro il 10 novembre 2023”.

Agli esami “possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la pratica entro il giorno 10 del mese di novembre”.

2. SEDE DELL’ESAME

La normativa speciale, in particolare, prevede che i candidati di ogni corte di appello, per la prova scritta, vengono esaminati da una commissione istituita presso la corte di appello abbinata, mentre per la prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla propria corte di appartenenza.

3. CONSULTAZIONE TESTI PROVA SCRITTA

Durante la prova scritta è consentito ai candidati di consultare i codici “anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza”.

4. COMMISSIONE CENTRALE

Alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero sono attribuite le funzioni previste dall’art. 9 della Legge citata comprese, la predisposizione delle linee guida per la formulazione dei quesiti della prima fase della prova orale.

5. SOTTOCOMMISSIONE D’ESAME

Le Sottocommissioni sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono Avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alla giurisdizione superiore, da Magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione o da professori universitari e ricercatori confermati in materie giuridiche.

Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di 3 membri rappresentati di almeno due categorie professionali.

Il presidente è un avvocato.

6. MATERIE

Nessuna incompatibilità di materie tra prova scritta e orale e nemmeno tra la prima e a seconda fase della prova orale.

Il candidato ad esempio può redigere l’atto giudiziario in materia Civile, rispondere al quesito in materia Civile ed essere interrogato in materia Civile.

7. TERMINI TEMPORALI DELLE DUE PROVE

Tenuto conto del ridotto numero dei candidati segnati ad ogni Sottocommissione e alla necessità di correggere un unico elaborato sarebbe auspicabile che la correzione degli scritti fosse completata presso tutte le corte di appello entro la fine del mese di febbraio 2024.

In tal modo sarà possibile organizzare il calendario delle prove orali dal mese di maggio 2024 con l’obiettivo di concludere entro il 30 luglio 2024.

8 SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE

Premesso che la prova orale si fonda su tre fasi, il cui svolgimento da intendersi in un unico contesto che si sviluppa diacronicamente secondo le modalità disciplinate dal Decreto Legge 51/23.

La Sottocommissione prima dell’inizio della prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta.

Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata.

Il candidato nel corso delle tre prove orali previste - con riferimento alla prima fase in cui essa si articola – può utilizzare, e dunque introdurre nell’aula d’esame, testi contenenti i codici anche commentanti anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza”, le leggi e i decreti dello Stato”.

Il Presidente della Sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma nei tempi di chiusura.

Il candidato indica il numero della busta prescelta e il Presidente dà lettura del quesito inserito nella busta.

 

 

 

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

LORO SEDI

e, p.c.,

al sig. Capo del Dipartimento alla Commissione centrale per gli esami di avvocato sessione 2023

Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2023 - Indicazioni operative

In relazione alla prossima sessione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, indetta con decreto ministeriale 2 agosto 2023 sulla base delle previsioni contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell ’esame di Stato per l’abilitazione all ’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50, e nell’art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 “Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”, si ritiene opportuno - come avvenuto in occasione delle precedenti sessioni d’esame - richiamare l’attenzione delle sottocommissioni esaminatrici su alcuni aspetti della normativa che regola lo svolgimento degli esami.

Nell’approssimarsi della data di inizio della prova, stabilita per il 12 dicembre 2023, si sottolinea che anche l’attuale sessione di esame si svilupperà secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure solo per il corrente anno, un regime speciale, incentrato su una prova scritta e un esame orale da parte del candidato.

INAMMISSIBILITÀ’

In primo luogo, deve essere puntualmente accertata l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma primo, lettera a), del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, non potendo essere ammessi a sostenere le prove coloro che non abbiano compiuto il prescritto tirocinio professionale entro il 10 novembre 2023. 

Si rammenta, peraltro, che secondo il disposto di cui all’art. 19, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito dall’art. 1 della legge 20 aprile 1989, n. 142, “agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembri".

SEDE DI ESAME

L’art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante “Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale" precisa che “I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica".

Con tale norma il legislatore, anche allo scopo di porre fine ad abusi ed incertezze nella determinazione della sede in cui sostenere l’esame, ha fissato una relazione tra il distretto di iscrizione ai fini dello svolgimento della pratica forense e il luogo di svolgimento dell’esame stesso.

Successivamente, il d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale", ha previsto che “1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. (...) 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato".

Tale disposizione è stata poi confermata dall’art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a norma del quale “Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio".

Il praticante, dunque, potrà sostenere gli esami presso la Corte di appello nella quale ha sede il Consiglio dell’ordine che ha certificato l’avvenuto compimento della pratica professionale.

La normativa speciale, in particolare, prevede che i candidati di ogni Corte di appello, per la prova scritta, vengano esaminati da una commissione istituita presso la Corte di appello abbinata, mentre per la prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla propria Corte di appartenenza.

CONSULTAZIONE DI TESTI

L’art. 4 della legge 27 giugno 1988, n. 242 - norma tuttora vigente ai sensi dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come da ultimo modificato con l’art. 2, comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 - con riferimento alla prova scritta consente ancora ai candidati di consultare i codici “anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza".

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 31/2021 il candidato nel corso della prova orale - con riferimento alla prima fase in cui essa si articola - può utilizzare, e dunque introdurre nell’aula di esame, testi contenenti “i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato".

Al riguardo, dato il chiaro tenore letterale della norma, le finalità della legge e la natura degli esami di cui trattasi, emerge che possa essere consentita la consultazione, da parte dei candidati, di codici corredati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, a condizione che, ovviamente, il commento sia esclusivamente giurisprudenziale (ancorché i richiami alle pronunce siano ordinati organicamente secondo criteri di logica giuridica), con esclusione, quindi, di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa, sicché non possono essere utilizzati testi che oltre a citare massime giurisprudenziali contengano riferimenti alla dottrina.

Tanto si rappresenta in quanto, negli ultimi anni, alcune case editrici hanno iniziato a pubblicare codici commentati che, oltre alle massime delle sentenze, riportano anche alcune sentenze dalla Corte di cassazione per esteso (soprattutto delle Sezioni Unite); esistono inoltre in commercio alcuni codici commentati che collegano tra loro le norme del codice utilizzando vere e proprie “mappe concettuali", anche con l’impiego di segni e codici di catalogazione. Al riguardo, ferma restando l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici in merito alla conformità dei singoli codici commentati al citato disposto normativo, si rappresenta l’opportunità - al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra i candidati e di prevenire un possibile contenzioso con gli editori - che le sottocommissioni costituite presso codeste Corti d’appello esaminino con anticipo le questioni relative all’ammissibilità dei codici (quanto meno di quelli più diffusi in commercio), individuando criteri oggettivi e uniformi (dei quali, se ritenuto opportuno, potrebbe anche essere disposta adeguata pubblicità).

Peraltro, ove ricorra una questione interpretativa che investa profili interpretativi circa la distinzione tra “massima giurisprudenziale” e “commento di dottrina”, tale valutazione non può che essere rimessa all’esame del caso concreto da parte della sottocommissione. Sul punto, tuttavia, si rappresenta che un testo per poter essere considerato commentato esclusivamente con la giurisprudenza, deve limitarsi a riportare, in tutto o in parte, il testo del provvedimento giudiziario, ovvero una mera sintesi del contenuto, mentre non può in alcun modo contenere elementi ulteriori rispetto a quelli ricavabili dal testo, integrando, in caso contrario, un “commento di dottrina”.

SOTTOCOMMISSIONI DI ESAME

Premesso che il disposto dell’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, successivamente modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è stato sostituito dall’art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180, con riferimento alla sessione di esame 2020 - e, per quanto qui rileva, anche per quella 2023 - il legislatore ha modificato la composizione delle commissioni esaminatrici, prevedendo all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 che “Le sottocommissioni di cui all’articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all ’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ((e uno effettivo e uno supplente sono individuati)) tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all ’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato"".

In via preliminare appaiono opportune alcune precisazioni sulla terminologia utilizzata Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per indicare le commissioni di esame.

La denominazione di “commissione centrale’’ indica unicamente la commissione istituita presso questo Ministero, alla quale sono attribuite le funzioni specificamente elencate al comma 9 dell’art. 1-bis della legge citata, compresa, come sopra precisato la predisposizione delle linee guida per la formulazione dei quesiti della prima fase della prova orale.

Le commissioni di esame istituite presso le Corti di appello sono, invece, indicate sotto la unica denominazione di “sottocommissioni”.

Tale termine è stato utilizzato dal legislatore per indicare sia la prima (o unica) sottocommissione nominata presso ciascuna Corte di appello, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 4, della legge citata, sia le ulteriori sottocommissioni nominate con decreto del Ministro della giustizia.

Ciò posto, si rappresenta che ogni qualvolta verrà fatto riferimento alla “commissione centrale” si intenderà indicare la commissione istituita presso questo Ministero.

Le sottocommissioni di esame nominate presso ciascuna Corte di appello saranno, invece, indicate facendo riferimento all’ordine di nomina delle stesse (“prima, seconda, terza ... sottocommissione”).

Come già evidenziato, nella sostanza l’attuale normativa conferisce a ciascuna sottocommissione una piena autosufficienza, prevedendo che esse siano composte da membri titolari e da membri supplenti, per numero eguale e per categoria speculari.

In ragione di detta autonomia delle sottocommissioni, il disposto del comma 5 dell’art. 1- bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180 (a norma del quale “i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo’”) potrà essere applicato soltanto nell’ambito della sottocommissione cui appartiene il componente da sostituire, con la conseguenza che non sussiste più quel principio di interscambiabilità che la previgente normativa consentiva di affermare.

In ogni caso, tuttavia, i presidenti delle sottocommissioni sono tenuti ad attenersi al chiaro e ineludibile tenore letterale della norma, il quale è preclusivo della possibilità che una sottocommissione sia composta da tre membri appartenenti alla medesima area professionale, salvo integrare un vizio nella composizione della commissione.

Invero, nel vasto contenzioso giurisdizionale introdotto dai candidati all’esame di avvocato non ammessi alle prove orali, uno dei motivi più frequenti di ricorso attiene proprio alla composizione delle sottocommissioni esaminatrici.

Pertanto, ferma restando l’autonomia decisionale delle sottocommissioni, al fine di garantire il buon andamento dell’esame si richiama l’attenzione su quanto sopra esposto, con l’auspicio che le indicazioni ivi contenute possano trovare concreta applicazione nei casi in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle sottocommissioni d’esame temporaneamente impossibilitati a partecipare, come pure che, in ogni seduta della sottocommissione, sia sempre garantita la presenza delle componenti corrispondenti ad almeno due delle tre professionalità indicate nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 (premesso che un avvocato, in qualità di presidente o di vice presidente, deve necessariamente essere presente, al fine della validità della prova è sufficiente che sia presente o un magistrato o la componente universitaria, con conseguente illegittimità della commissione composta esclusivamente da avvocati).

In merito alle ipotesi di dimissioni di commissari, giova rappresentare che la richiesta di esonero nell’incarico avanzata da un componente della commissione - tale dovendosi qualificare la relativa istanza - non ha effetto sospensivo del provvedimento di nomina, né degli obblighi conseguenti al munus di cui è stato investito e alle correlate responsabilità, fino a quando non venga designato e nominato altro componente in sostituzione.

Si tratta, infatti, di una nomina d’ufficio, cui è possibile sottrarsi soltanto una volta che questo Ministero abbia valutato le ragioni ostative prospettate e abbia, di conseguenza, deciso di esonerare dall’incarico il componente, disponendone la sostituzione.

Si invitano, pertanto, i presidenti delle sottocommissioni a convocare regolarmente per l’attività della sottocommissione di esame - i cui lavori, giova ricordarlo, si svolgeranno nella prima fase esclusivamente con modalità telematica e non in presenza -, i componenti che hanno avanzato richiesta di sostituzione fino all’eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza.

Con riferimento, infine, alle funzioni di segretario della commissione - in precedenza svolte, sulla base della designazione del Presidente della Corte, da personale appartenente all’Area terza, dipendente del Ministero della giustizia, in servizio presso la Corte di appello ovvero, secondo le determinazioni del Presidente medesimo, presso gli altri Uffici del distretto -, l’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 31/2021 ha esteso la competenza a tutto il personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.

Sarà cura delle SS.LL. provvedere, come in passato, a designare i segretari di ciascuna sottocommissione istituita il distretto di Corte, individuandoli tra tutto il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione preventiva dell’amministrazione interessata solo nel caso di personale non appartenente all’amministrazione della giustizia.

ULTERIORI SOTTOCOMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI

Quanto alla distribuzione dei candidati, si forniscono le seguenti precisazioni

L’attribuzione dei candidati a più sottocommissioni è effetto diretto della norma secondo cui ogni sottocommissione può correggere un numero di elaborati (secondo la disciplina che ha regolato le sessioni sino all’anno 2019) riferibile, nel massimo, a 300 candidati.

Va in merito osservato che l’art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180, fissa detto limite per tutte le sottocommissioni di esame e, dunque, sia per la prima sottocommissione che per le sottocommissioni ulteriori, eventualmente nominate in base al numero di domande di ammissione presentate presso ciascuna Corte.

Al fine di accelerare i tempi di svolgimento dell’esame, tuttavia, il Ministro della giustizia ha stabilito di costituire un numero maggiore di commissioni rispetto al limite numerico previsto dalla legge, sicché a ciascuna commissione saranno assegnati mediamente circa 60 - 70 candidati (su tutto il territorio nazionale, a fronte di 10.869 domande presentate sono state istituite n. 171 sottocommissioni).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI E DELLE PROVE ORALI

Tali criteri saranno determinati e comunicati quanto prima alle sottocommissioni istituite presso le Corti di appello dalla commissione centrale avente sede presso questo Ministero, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 9, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180.

Premesso che la prova orale si snoda in tre fasi, il cui svolgimento è da intendersi in un unico contesto, che si sviluppa diacronicamente secondo le modalità disciplinate dall’art. 4 quater, del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sarà cura della commissione centrale elaborare i criteri relativi alla correzione degli elaborati scritti e dei criteri da seguire per lo svolgimento della prova orale.

Inoltre, trovando applicazione il regime previsto dall’art. 4, comma 6, del citato decreto- legge n. 31/2021, la commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre al candidato nella prima fase della prova orale.

In sede di esami orali si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l’oggetto dell’esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

Inoltre, al fine di contenere il proliferare del contenzioso introdotto da parte dei candidati giudicati non idonei e ferma restando l’autonomia decisionale delle commissioni nella formulazione dei quesiti si invita alla massima attenzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida, sì da assicurare la rispondenza degli stessi al modello generale delineato dalle fonti normative, in quanto si è constatato che le ipotesi di accoglimento da parte del giudice amministrativo di ricorsi presentati dai candidati ritenuti non idonei riguardano per la quasi totalità la violazione di tali criteri.

Dette considerazioni valgono non soltanto per l’elaborazione dei quesiti per la prima fase dell’orale, ma anche per la formulazione delle domande per la seconda e la terza fase.

Invero, in sede di esami orali si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l’oggetto dell’esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

Preme, infine, soffermarsi su due profili di immediata derivazione normativa.

Anzitutto, il settimo comma dell’art. 4 quater sopra citato dispone che “Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5”.

In forza del tenore letterale della norma, pertanto, per raggiunge l’idoneità è necessario conseguire una media superiore alla sufficienza (in sostanza, la media del 21 in ogni materia in cui si articola l’orale), nonché almeno la sufficienza in ogni materia, con possibilità di compensazione tra le stesse, al fine di raggiungere il punteggio di 105.

Poi, va sottolineato come il sistema normativo complessivo non contempli situazioni di incompatibilità di materie tra prova scritta e orale e, peraltro, nemmeno tra prima e seconda fase della prova orale, con la conseguenza che, per ipotesi, il candidato possa redigere l’atto giudiziario in diritto civile, rispondere al quesito in diritto civile (prima fase dell’orale) ed essere interrogato nella seconda fase dell’orale - anche - in diritto civile.

CRITERI DI MASSIMA

Allo scopo di facilitare il compito che le commissioni esaminatrici sono chiamate a svolgere in sede di valutazione dei candidati, preme osservare che secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa - sia pur relativa a sessioni di esame pregresse, svolte con modalità parzialmente diverse- l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione, valutazione priva di valenza schiettamente provvedimentale (ex multis, Consiglio di Stato, 17 settembre 2004, n. 4; Consiglio di Stato, sez IV, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 517). Al riguardo, tuttavia, la commissione centrale nominata per la sessione d’esame del 2015 ha evidenziato la frammentarietà delle decisioni del giudice amministrativo, specie in primo grado, dove pare prevalere un orientamento volto a pretendere, oltre alla espressione del voto numerico, anche la redazione di una motivazione, seppure sintetica: nel sostenere l’erroneità di tale interpretazione, la commissione ha evidenziato come ciò si porrebbe in contrasto con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale e con l’orientamento dello stesso Consiglio di Stato (sopra richiamato).

Di recente, però, con sentenza del 20 settembre 2017, n. 7, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel confermare, nell’attuale ordinamento, la validità della valutazione espressa mediante voto numerico, ha ribadito i seguenti principi di diritto:

“a) l’art. 49 della l. n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;

b) nella vigenza dell’art. 49 della l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione".

Detto principio è stato ribadito dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato del 19 marzo 2018, n. 1722, che ha richiamato in termini pienamente adesivi la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 7/2017 sopra citata.

Sempre in ordine al giudizio sulle prove scritte e orali, nelle precedenti sessioni di esame si reputa opportuno porre all’attenzione delle SS.LL. su quanto statuito dagli artt. 17-bis, 24, 26 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

In particolare, con riferimento alla prima delle suddette disposizioni, va segnalato che alcune censure accolte dalla recente giurisprudenza dei TAR hanno riguardato il mancato riferimento, nel verbale redatto per le prove orali, alla previa illustrazione delle prove scritte da parte del candidato.

Si tratta, com’è ovvio, di un profilo che attualmente riguarda l’unica prova scritta.

Altro motivo di accoglimento di ricorsi concerneva la mancata apposizione in lettere del voto deliberato in calce all’elaborato e la mancata sottoscrizione del segretario e del presidente (art. 24).

Quanto al dettato dell’art. 30, si pone l’attenzione sulla necessità che nel verbale redatto per le prove orali siano indicate le materie oggetto d’esame e le domande rivolte ai candidati, come pure che i verbali siano sottoscritti dal segretario e dal presidente della commissione.

Per quanto riguarda la prova orale occorrerà, invero, rispettare anche quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge n. 31/2021.

Appare, inoltre, necessario indicare nel verbale la durata della interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo.

PRIMA FASE DELLA PROVA ORALE

Con riferimento alla prima prova orale, questa Direzione generale, in occasione della precedente sessione d’esame, ha formulato le seguenti osservazioni chiarificatrici, che possono in questa sede ribadite, pur se riferite nell’attuale contesto alla prima fase dell’esame orale:

“Ferma restando l’autonomia valutativa delle commissioni esaminatrici, nell’ottica di orientare in modo uniforme le determinazioni territoriali, preme sottolineare che il decreto- legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 adotta una disciplina puntuale e di dettaglio relativa alle modalità di comunicazione al candidato del quesito che costituisce oggetto della prima prova scritta.

In particolare, l’art. 2, comma 3, dispone che “La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata”.

Premesso che la norma non impone in alcun modo vincoli temporali riguardo alla predisposizione del quesito, sicché lo stesso può essere predisposto nell’imminenza dell’esame, ma anche nei giorni precedenti, il primo comma dell’art. 5 dispone che “Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, delle materie prescelte dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell’orario di inizio e della fine della prova”.

Considerato che il legislatore ha descritto in maniera dettagliata gli adempimenti gravanti su ciascuna sottocommissione, quest’ultima non è tenuta nella trasmissione e nella conservazione del quesito a porre in essere alcuna ulteriore attività oltre a quelle puntualmente indicate dalla legge.

Il successivo comma 4 dell’art. 2 chiarisce che la lettura del quesito si deve estrinsecare in una vera e propria dettatura del testo, in modo da consentire al candidato di trascrivere il quesito e averlo, durante la prima fase della prova, sempre a disposizione. Infatti, il candidato può utilizzare per la prova, oltre alla consultazione di propri codici, dei fogli messi a disposizione dall’ufficio e una penna propria (l’art. 7, comma 3, del d.m. 16 settembre 2022 prevede a questo fine la possibilità per il candidato di portare una penna di propria dotazione): pertanto, una volta che il quesito prescelto venga letto al candidato questi ne può trascrivere il testo sui fogli che gli sono stati messi preventivamente a disposizione; l’ultimo periodo del quarto comma prevede espressamente che “i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua diponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte del candidato”.

Che il quesito debba essere dettato al candidato lo si ricava chiaramente dal primo periodo del quarto comma dell’art. 2, ove si afferma che il termine di un’ora per l’espletamento della prova decorre “dal momento della fine della dettatura del quesito”, con questo intendendo espressamente che il tempo dedicato alla lettura/dettatura del quesito non si computa nel tempo complessivo della prova.

Oltre alle formalità indicate dal legislatore in tema di predisposizione delle tre buste contenenti i tre quesiti tra i quali il candidato potrà, in maniera del tutto aleatoria, scegliere quello oggetto della prova e della sua lettura al candidato, lettura che deve consentirgli la possibilità di trascriverne il testo, la fase non è assistita da ulteriori formalità a carico della sottocommissione, la quale non è tenuta ad ulteriori incombenze quali trasmettere il testo del quesito al candidato con modalità informatiche, aprire e leggere il contenuto delle due buste non prescelte, ecc. Ovviamente nulla esclude che nella sua piena autonomia organizzativa la commissione provveda a tali ulteriori attività, ma si tratta, è bene ribadirlo, di attività non richieste dal legislatore.

Ribadito che non sussiste alcun obbligo di dare lettura anche degli altri due quesiti non sorteggiati, un discorso analogo può essere sviluppato in merito alle modalità di conservazione del quesito letto al candidato.

L’art. 5 del decreto legge prevede espressamente che il verbale redatto dal segretario della commissione debba contenere il “contenuto integrale del quesito letto al candidato”: considerato che il verbale, una volta redatto, viene letto dal segretario alla commissione esaminatrice e al candidato, approvato dal presidente e sottoscritto dal segretario e dal candidato stesso; tali adempimenti costituiscono una modalità idonea di riproduzione e conservazione del quesito, senza che risultino, a carico della sottocommissione, necessari ulteriori adempimenti. In particolare, appare superfluo che il presidente della sottocommissione sia tenuto a trasmettere alla Corte di appello di appartenenza del candidato il quesito, in quanto lo stesso risulta già sufficientemente cristallizzato nel verbale dell’esame.

In conclusione sul punto, la lettura del quesito scelto casualmente dal candidato (attraverso il meccanismo della scelta di una delle tre buste dove sono stati previamente collocati i quesiti) e l’integrale verbalizzazione del testo del quesito stesso, costituiscono adempimenti necessari e sufficienti da porre in essere, secondo la previsione normativa, per la regolarità della prova, senza che risulti necessario dare lettura anche degli altri due quesiti (il cui contenuto non deve essere verbalizzato) ovvero trasmettere alla Corte di appello del candidato esaminato la busta con il quesito prescelto”.

TERMINI TEMPORALI DELLE DUE PROVE

Preme, infine, precisare che la norma contenuta nell’art. 6 della legge 27 giugno 1988, n. 242, secondo cui “La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati”, a differenza di quanto ritenuto per le sessioni 2020, 2021 e 2022 pare nuovamente compatibile con l’attuale assetto dell’esame di abilitazione.

Tenuto conto del ridotto numero dei candidati assegnati a ogni sottocommissione e alla necessità di correggere un unico elaborato, sarebbe auspicabile che la correzione degli scritti fosse completata presso tutte le Corti di appello entro la fine del mese di febbraio 2024.

In tal modo, infatti, sarà possibile organizzare il calendario delle prove orale dal mese di maggio, salvo eventuale preappello su base volontaria, nel rispetto dei termini di legge per la convocazione, con l’obiettivo di concludere la sessione entro il 31 luglio 2024.

Al fine di consentire il rispetto dei termini sopra indicati, nel comune interesse di contenere al massimo la durata complessiva dell’esame, si invitano le sottocommissioni a valutare di organizzare i calendari di esame, per la prova orale, su due sedute settimanali, utilizzando, nel caso di impedimento dei titolari, anche i componenti supplenti.

CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per i candidati portatori di disabilità si osservano le disposizioni di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa designazione, da parte del Presidente della Corte di appello, di una o più persone idonee (munite almeno di diploma di scuola media superiore o di laurea - escluse da quest’ultimo titolo le lauree in giurisprudenza e scienze politiche) che prestino ausilio ai candidati di cui sopra. Si raccomanda in proposito, non essendo previsto un capitolo di spesa per il pagamento di ausiliari, la nomina di persone appartenenti all’amministrazione, sempre che possiedano i requisiti sopra ricordati.

Ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento si applica il regime di tutela previsto dall’art. 11 del d.m. 2 agosto 2023, gravando sulla Corte di appello ove si svolge l’esame l’onere di reperire le persone idonee o gli strumenti necessari per fornire l’ausilio attribuito dalla commissione di esame, impiegando, nell’ottica di contenimento dei costi, le medesime accortezze sopra indicate per i candidati portatori di disabilità. In quest’ottica, si rende necessaria una oculata interlocuzione tra i presidenti delle commissioni e il Presidente della Corte ove si svolge la prova.

Giova, peraltro, osservare che le disposizioni in questione sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto al precedente bando di esame, potendosi adottare le medesime modalità operative già seguite in precedenza.

Preme soltanto sottolineare, con riguardo ai candidati con disabilità, che in assenza di Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

specifiche limitazioni previste nel bando e, anzi, in ragione dell’utilizzo di una formula ampia, è certamente consentito prevedere ausili e tempi aggiuntivi in ogni fase dell’esame, secondo il prudente apprezzamento, anche sotto il profilo delle modalità e della durata, da parte del presidente della commissione.

Quanto alla figura dell’incaricato della commissione assegnato espressamente dall’art. 11, comma 3, del bando per l’assistenza nella lettura e nella scrittura ai soli candidati DSA, l’estensibilità di questa forma di assistenza anche ai candidati disabili deriva dalla formula omnicomprensiva utilizzata nei loro confronti. Non risulta, peraltro, che una siffatta forma di assistenza sia stata loro negata in passato nelle precedenti sessioni di esame.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di trasmettere la presente nota ai Presidenti delle sottocommissioni d’esame.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione prestata, si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 24 novembre 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo