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Avvocato – Esame sessione 2024 – Le modifiche alla legge professionale apportate dal cd mille proroghe 2024 - LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18 (GU n.49 del 28-2-2024) Vigente al: 29-2-2024

Legge 23 febbraio 2024, n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (GU n.49 del 28-2-2024) Vigente al: 29-2-2024

A. Rinviata al 31.12.2024 la normativa transitoria (art. 49) dell'esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

B) Prorogata la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato al 2024. Una prova scritta a scelta del candidato.

C) Prorogato il termine per l’iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. 
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6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".

6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"»;
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I NUOVI ARTICOLI
ESAME AVVOCATO SESSIONE 2024
Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023 e 2024, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.
5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:
a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.
7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.
8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonchè le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247
Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. (entrata in vigore febbraio 2013)

LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247 '
Art. 22. (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».